MODULO RECLAMI

Sogec SRL, titolare del sito www.sogecitalia.com in ottemperanza con quanto previsto dalle nuove disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, ha istituito la figura del Responsabile Reclami.
Qualora le aspettative del cliente siano state disattese e l’intervento del personale incaricato dalla Società non sia stato utile a soddisfare le proprie esigenze o per eventuali contestazioni relative a comportamenti o omissioni inerenti i prodotti e servizi offerti dal nostro personale addetto, il Cliente può presentare un Reclamo scritto utilizzando l’apposito modello sotto riportato.
Invitiamo la Clientela ad utilizzare sempre il modulo sotto riportato per inoltrare il reclamo, in quanto nello stesso vengono richieste le informazioni necessarie per l’identificazione e l’eventuale contatto. L’assenza di queste informazioni, potrebbe determinare la mancata presa in carico del reclamo o l’impossibilità di rispettare i tempi previsti per l’evasione. Per facilitare la Clientela è possibile inviare automaticamente il reclamo cliccando “Invia” dopo aver compilato il modulo.
I dati forniti saranno trattati per le finalità strettamente connesse all’evasione della segnalazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Per ulteriori informazioni si invita a leggere l’informativa generale consultabile sul sito internet della Società.
In alternativa il cliente può presentare Reclamo mediante lettera raccomandata a/r o per via telematica, anche attraverso l’indirizzo e le mail di seguito riportate:
Sogec Srl
Responsabile Reclami
sede operativa: Corso Vittorio Emanuele 58
80143 Salerno (Sa)
E-mail : info@sogecitalia.com o alla PEC della Società: sogecsrl@pec.it

Il Responsabile Reclami si impegna a dare riscontro della presa in carico entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza e ad evadere il reclamo entro 60 gg.
Come precisato dalla Comunicazione OAM 27/20, e riportato nella documentazione precontrattuale, il Cliente non può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario per risolvere controversie sorte con il mediatore creditizio.
In conformità al Provvedimento di Banca d’Italia concernente la “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, annualmente viene redatto e reso pubblico il rendiconto sull’attività di gestione dei reclami, reperibile qui:

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