Cos’è il Credito d’Imposta?
Quando si parla di credito d’imposta, si intende un credito di natura tributaria che un soggetto economico vanta nei confronti dello Stato.
Un soggetto o un’azienda, dunque, si trovano nella condizione di vantare, nei confronti dell’erario, un credito, maturato in seguito a versamenti in eccesso rispetto al dovuto o per aver usufruito di agevolazioni fiscali così come previsto dalla legge.
Sebbene non si tratti di un istituto totalmente nuovo, durante l’emergenza da Covid-19 si è a lungo sentito parlare di credito d’imposta, arrivando a considerarlo uno strumento decisamente più efficace, rispetto ad altri, per l’immissione di liquidità nel sistema-Paese. A differenza di altri meccanismi analoghi, esso, infatti, permette al soggetto creditore di compensare l’eccedente tributario già versato o, come previsto dai DL Cura Italia e Rilancio, di cedere la detrazione a terzi.
Dal 19 maggio 2020 – e fino al 31 dicembre 2021-, il credito d’imposta è, nei fatti, considerato quale moneta fiscale e, come una qualsiasi moneta, può essere acquistata o ceduta.
Quali crediti potranno essere ceduti?
Il testo di legge del DL Rilancio descrive una casistica ben chiara per cui il credito d’imposta possa essere ceduto: in particolar modo, prevede una cessione dei crediti per canoni di locazione, per botteghe e negozi e per l’adeguamento e sanificazione dell’ambiente di lavoro.
Inoltre, vengono enumerate nel testo di legge detrazioni fiscali per l’adeguamento antisismico delle strutture e per l’efficientamento ed adeguamento energetico delle stesse (ecobonus).
Per quest’ultima fattispecie, il Decreto Rilancio, oltra alla cedibilità del credito, prevede anche la possibilità dello sconto. Ovverosia, si riconosce al soggetto creditore la possibilità di optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore.
Il valore del credito, così come riportato dal Decreto Rilancio, varia a seconda della categoria di applicazione di riferimento, arrivando a valori del 110% con il cd. “Superbonus”.