Il meccanismo di cessione del Credito d’Imposta può essere utilizzato anche – come detto – per interventi di efficientamento ed adeguamento energetico di condomini o di unità immobiliari singole. Il cd. Ecobonus, così come previsto dalla normativa del 2019, permette di ottenere una detrazione fiscale dell’Irpef (in caso di contribuente privato) o di Ires (in caso di imprese o società) erogata sotto forma di riduzione dell’importo tributario dovuto, suddiviso in dieci rate annuali.
Dal 2019 i condomini avrebbero avuto, dunque, la possibilità di cedere il Credito d’Imposta ai fornitori o ad altri soggetti privati, pur con aliquote differenti e soggette ad ulteriore variazione in caso di intervento per la riduzione del rischio sismico, ma l’emergenza Covid-19 ha rimescolato le carte in tavola, allargando ulteriormente i margini di applicazione per le detrazioni fiscali.
Il testo del DL Rilancio, infatti, ha determinato la possibilità, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, di ottenere una detrazione del 110% della spesa complessiva sostenuta per interventi di categoria energetica o per la riduzione del rischio sismico (i cd. ecobonus e sismabonus).
Tale detrazione potrà essere convertita in sconto in fattura anticipato dal fornitore – e, da questi, recuperato sotto forma di credito d’imposta – o direttamente come credito d’imposta, con facoltà di cessione ad altri soggetti, ivi inclusi banche ed altri istituti finanziari.
Il testo prevede altresì una dettagliata casistica per gli interventi coperti da ecobonus e sismabonus, con le relative percentuali di copertura.